Sono validi gli accordi in vista di una futura crisi coniugale?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, ha affrontato un tema della validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di una futura crisi matrimoniale.
Nel caso esaminato, il marito e la moglie avevano sottoscritto nel 2011 una scrittura privata con la quale il marito riconosceva che la consorte aveva contribuito in modo significativo al benessere familiare, al pagamento del mutuo, alla ristrutturazione di un immobile intestato solo a lui e all’acquisto di beni mobili. In tale accordo egli si impegnava a corrisponderle, qualora fosse intervenuta la separazione, la somma di euro 146.400. La moglie, dal canto suo, rinunciava ad alcuni beni mobili e a somme di denaro. Quando poi la separazione si è effettivamente verificata, il marito ha contestato la validità del patto, sostenendo che esso fosse nullo perché contrario alle norme imperative che regolano il matrimonio.
La Cassazione ha respinto il ricorso osservando che l’ordinamento riconosce sempre maggiore spazio all’autonomia negoziale dei coniugi anche nella fase patologica del rapporto, purché vengano rispettati i limiti imposti dalla legge. In particolare, i coniugi possono regolare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali in vista di una eventuale separazione, quando l’accordo riguardi diritti disponibili e persegua interessi meritevoli di tutela.
Secondo i giudici di legittimità, il fatto che l’obbligo di pagamento fosse subordinato alla futura separazione non rendeva illecito il contratto atteso che la separazione. La separazione è stata qualificata come un evento futuro e incerto, idoneo a costituire una legittima condizione sospensiva dell’efficacia dell’accordo. In altri termini, la crisi coniugale rappresentava il momento dal quale sarebbero derivati gli effetti economici concordati tra le parti.
Dalla scrittura emergeva piuttosto la volontà di riequilibrare i rapporti economici interni alla coppia, tenendo conto dei contributi forniti dalla moglie durante la convivenza e delle attribuzioni patrimoniali riconosciute al marito. Si trattava quindi di una sistemazione economica lecita, frutto della capacità dei due soggetti di poter autodeterminarsi.
La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato, favorevole al riconoscimento di accordi tra coniugi che disciplinino aspetti patrimoniali della futura crisi familiare, purché non vengano lesi diritti indisponibili, non si eludano norme imperative e non siano pregiudicati gli interessi dei figli.
La Cassazione ribadisce che i coniugi possono validamente predisporre, anche prima della separazione, patti diretti a regolare rapporti economici reciproci, se tali accordi hanno contenuto lecito e funzione equilibratrice, senza incidere sui diritti che la legge sottrae alla disponibilità delle parti.

 
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