Divorzio

Dopo sei mesi dalla separazione consensuale, o dallaccordo di negoziazione assistita, ovvero di un anno in caso di separazione giudiziale, è possibile chiedere il divorzio che determina la fine del vincolo e la perdita dei diritti successori.

  • Il divorzio a domanda congiunta e la Negoziazione assistita: sono strumenti che consentono ai coniugi la disciplina dei loro rapporti attraverso un accordo che ha per oggetto la regolamentazione dei loro rapporti come genitori, degli aspetti economici e patrimoniali. È inoltre, possibile definire ulteriori questioni, di tipo accessorio, di cui non potrebbe disporre l’Autorità Giudiziaria, come ad esempio il trasferimento di immobili, mobili registrati o costituzione di diritti. È possibile, altresì, prevedere una liquidazione una tantum (anche con beni immobili) per estinguere ogni obbligo nei confronti del coniuge debole.
  • Il divorzio contenzioso: nel caso in cui i due coniugi, loro malgrado, non riescano a raggiungere un accordo è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria per ottenere la pronuncia di divorzio e la disciplina delle sole questioni relative alla gestione della prole, compresa in tal caso l’assegnazione della casa familiare, nonché di tipo economico. 
  • Rilascio e revoca di un documento valido per l’espatrio (carta di identità e passaporto): in presenza di prole minorenne per ottenere il rilascio di un documento valido per l'espatrio sia del genitore che dello stesso minore è necessario l'assenso dell'altro genitore. In mancanza si dovrà ricorrere al Giudice Tutelare. Tali documenti possono essere revocati se il titolare risulta inadempiente ai propri obblighi economici.
  • Pensione di reversibilità: l’ex coniuge superstite divorziato, che non ha contratto nuovo matrimonio e titolare di assegno divorzile ha diritto alla pensione di reversibilità. La misura varia in caso di concorso con il coniuge superstite del defunto.
  • Il diritto al TFR: l’ex coniuge divorziato, che non ha contratto nuovo matrimonio ed è titolare di assegno divorzile ha diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto in ragione degli anni di matrimonio.
  • Il monitoraggio del Giudice Tutelare: pur non essendo prevista obbligatoriamente una difesa tecnica, è possibile ottenere assistenza legale laddove il Giudice Tutelare debba esercitare un controllo sul rispetto delle condizioni di divorzio.
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