È possibile attribuire alla prole il cognome materno?
A cura dell'avv. Alessia Cucchetto
L’art. 6 c.c. prevede che ogni persona abbia diritto al nome che le è per legge attribuito; nel nome si comprendono il prenome e il cognome; non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati. Il cognome si acquista, in relazione al rapporto di filiazione, per nascita, riconoscimento e adozione.
In ipotesi di filiazione legittima (figli nati in costanza di matrimonio), in assenza di una espressa previsione normativa, si applica la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno. Sul punto, tuttavia, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, in relazione all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 c.c., 72, primo comma, del regio decreto n. 1238/1939, 33 e 34 del d.p.r. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;
- l’illegittimità costituzionale dell’articolo 299, terzo comma, c.c. nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
È ammessa, pertanto, l’attribuzione del cognome materno per concorde volontà dei genitori. In tal senso, la Circolare n. 7 del 14 giugno 2017 del Ministero dell’Interno ha chiarito che la predetta pronuncia consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno solo posponendolo a quello paterno. L’accordo dei genitori non deve risultare da atto scritto, ma è sufficiente la dichiarazione all’ufficiale di stato civile del padre di volere affiancare il cognome materno al proprio. In assenza dell’accordo dei genitori sull’attribuzione di entrambi i cognomi (paterno e materno), continua a trovare applicazione la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno.
Per l’ipotesi di figli nati da genitori non coniugati, ai sensi dell’art. 262 c.c., si distinguono diverse ipotesi:
- secondo la regola generale, il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto: in tal caso, se il riconoscimento è stato operato per primo dalla madre, il figlio assumerà il cognome materno
- se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome paterno;
- se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno; per tale ipotesi, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi; se il figlio è minore di età la decisione spetta al Giudice, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Premessa tale disciplina di carattere generale (sia con riferimento alla filiazione legittima che con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio) qualora si voglia aggiungere il cognome materno a quello paterno già attribuito, la procedura a tal fine necessaria è disciplinata nel DPR n. 396/2000, agli art. 84 e seguenti, riferiti al cambio di cognome. In forza dell’articolo 89 della citata normativa, chiunque voglia cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. La domanda può essere presentata congiuntamente da entrambi i genitori o solamente dalla madre ed, in entrambi i casi, è necessaria l’esposizione delle ragioni a fondamento della richiesta. In caso di domanda presentata dalla madre, al padre deve essere concesso il diritto di esprimere il proprio parere prima della statuizione sull’aggiunta del cognome materno.
La valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'attribuzione successiva del cognome materno alla prole deve essere effettuata in relazione al caso specifico ed, in tal senso, lo studio è a disposizione per una consulenza riferibile alla singola fattispecie.