Si possono produrre nei giudizi le copie degli estratti conto di uno dei due coniugi o dei conviventi? di uno dei due coniugi o dei conviventi?

A cura dell'avv. Barbara Maria Lanza

Le produzioni documentali relative alla documentazione bancaria in genere, vanno attentamente valutate.
Infatti, con la sentenza n. 952/2018 gli ermellini hanno ritenuto integrato il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza a carico della moglie che aveva intercettato della corrispondenza bancaria indirizzata al marito producendola in giudizio.

Si ritiene che il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza sia configurabile anche nei confronti di chi sottrae la corrispondenza bancaria del coniuge per produrla nel giudizio di separazione, posto che la giusta causa presuppone che questo sia l’unico mezzo per contestare le richieste dell’altro coniuge; evenienza che, invece, non ricorre ogniqualvolta si possa ricorrere allo strumento dell’ordine di esibizione alla parte o al terzo.

Infatti, in questi casi è più opportuno utilizzare le norme che il nostro codice mette a disposizione ossia l ’ordine di esibizione, ex art 210 cpc che può infatti sopperire sul piano probatorio, tutelando da eventuali denunce penali.

Va peraltro considerato che nei giudizi di separazione e divorzio giudiziale in Verona viene richiesto, sia a chi promuove l’azione sia a chi la subisce di esibire copia di
 
a. gli estratti conto, con relativa movimentazione, dei rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accesi; depositi eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili; depositi la documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari;

ed inoltre
 
b. della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni con la prova del deposito della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate competente; in mancanza, o nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti, non disponendo della detta documentazione, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga.
c. la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti dai soggetti conviventi;

La mancata produzione verrà negativamente valutata dal Tribunale.
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