Quali sono le possibilità di tutela per l’inadempimento delle statuizioni relative al mantenimento dei figli ed all’esercizio del diritto-dovere di visita?

A cura dell'avv. Alessia Cucchetto

Per l’inadempimento delle statuizioni relative al mantenimento della prole o all’esercizio del diritto-dovere di visita (in caso di separazione, divorzio e disciplina dei rapporti tra genitori non coniugati) vi sono diversi rimedi offerti dal nostro ordinamento. In relazione alle predette violazioni, sussistono strumenti che possono tutelare nel complesso e rimedi che, al contrario, sono specifici per alcune solamente.


1. INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO
✅ Tutela civile

  1. Esecuzione forzata ex art. 614 e ss. c.p.c.
    Il genitore creditore può agire esecutivamente per il recupero delle somme dovute (pignoramento dello stipendio, conto corrente, beni mobili o immobili).
  2. Ordine di pagamento diretto ex art. 473-bis.37 c.p.c.
    Introdotto dalla riforma Cartabia, consente di chiedere che il giudice ordini direttamente al datore di lavoro o all’ente erogatore di versare le somme al genitore affidatario.
  3. Art. 709-ter c.p.c.
    In caso di violazioni dei provvedimenti relativi ai figli, il giudice può:
    • ammonire il genitore inadempiente;
    • disporre il risarcimento del danno, anche in favore del minore;
    • modificare le condizioni della responsabilità genitoriale;
    • imporre una sanzione pecuniaria (fino a 5.000 euro).
  4. Azione risarcitoria autonoma
    È possibile agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore o dal genitore convivente (es. disagio, privazione di opportunità, costi extra).

⚖️
Tutela penale
  1. Art. 570 bis c.p.
    Introdotto dal D.lgs. 21/2018, punisce chi si sottrae agli obblighi di natura economica derivanti da separazione, divorzio o provvedimenti relativi ai figli.
Pena: reclusione fino a un anno o multa fino a 1.032 euro.
  1. Condizioni per la punibilità:
    • Esistenza di un provvedimento giudiziale (anche omologazione di accordi);
    • Inadempimento volontario e ingiustificato;
    • Reato procedibile d’ufficio, salvo i casi in cui è necessaria querela.

🔹 2. INADEMPIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA
✅ Tutela civile
  1. Ricorso ex art. 709-ter c.p.c.
    Utilizzabile anche per comportamenti ostruzionistici (es. rifiuto di consegnare i figli, alienazione genitoriale), o per disinteresse del genitore collocatario o non collocatario.
Il giudice può:
    • ammonire il genitore inadempiente;
    • disporre un risarcimento;
    • modificare l’affidamento o i tempi di frequentazione;
    • infliggere sanzioni pecuniarie.
  1. Mediazione familiare o coordinazione genitoriale
    In alcuni casi, il giudice può suggerire strumenti di gestione del conflitto, con il supporto di un esperto (coordinatore genitoriale), per prevenire ulteriori violazioni.

⚖️ Tutela penale
  1. Art. 388, co. 2 c.p.
    Punitiva la condotta di chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei minori.
Pena: reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro.
  1. Configurabilità anche per il genitore collocatario
    Se ostacola sistematicamente la frequentazione dell’altro genitore, può integrare il reato di cui sopra.

🔹 3. Strumenti alternativi e preventivi
  • Clausole specifiche negli accordi di separazione/divorzio (es. modalità di pagamento, sanzioni convenzionali, mediazione obbligatoria in caso di conflitto);
  • Monitoraggio e relazione dei servizi sociali, se disposti dal giudice;
  • Intervento del tutore del minore, se nominato (es. in caso di particolare vulnerabilità).


 

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