Filiazione, l’esercizio della responsabilità genitoriale

L’infanzia non è semplicemente un tempo di preparazione alla vita, come sovente siamo portati a pensarla per i nostri figli, ma è già vita essa stessa.
(Peter Rosegger)

Questa premessa è quanto mai vera per i figli di genitori che si separano; è nostro preciso dovere rimuovere tutti quegli ostacoli che costringono un bambino a crescere anticipatamente.
  • L’affidamento e collocamento dei minori: a seguito dell’importante riforma compiuta con la legge 54/2006 nel caso in cui i genitori, coniugati o meno, si separino  è previsto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi con domiciliazione presso uno dei due. In ipotesi residuali l’affidamento può essere disposto in via esclusiva ai due genitori.
  • I provvedimenti limitativi o sospensivi (decadenza) della responsabilità genitoriale: vengono pronunciati dal Giudice nei casi in cui il genitore abbia violato o trascurato i propri doveri con grave pregiudizio per la prole.
  • Il riconoscimento dei figli: in caso di figlio nato da genitori non coniugati questo può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori all’atto della nascita. Il genitore può effettuare il riconoscimento del figlio anche successivamente la nascita, o in accordo con l’altro genitore o ricorrendo all’Autorità Giudiziaria.
  • Il disconoscimento dei figli: il disconoscimento di paternità può essere esercitato nei termini di legge dai soggetti legittimati padre, madre e figlio.
  • La rappresentanza, amministrazione e cura dei beni del minore: si tratta di attività normalmente riservate ai genitori, coniugati e non coniugati, ad eccezioni dei casi in cui la legge ri-chiede di ottenere particolari autorizzazioni (ad esempio l’acquisizione di immobili, o quote, accettazioni di eredità, promuovere giudizi).
  • L’Ordine di protezione: è una misura a tutela del bambino maltrattato, fisicamente e psicologicamente, che consente di ottenere l’allontanamento del genitore maltrattante con un even-tuale sostegno di tipo economico al genitore con il quale il minore rimane.
  • Il rilascio e revoca di un documento valido per l’espatrio (carta di identità e passaporto): in presenza di prole minorenne: per ottenere il rilascio di un documento valido per l’espatrio del figlio è necessario l’assenso di entrambi i genitori. In mancanza si dovrà ricorrere al Giudice Tutelare. Tali documenti possono essere revocati se il titolare risulta inadempiente ai propri obblighi economici.
  • La sottrazione internazionale dei minori: quando uno dei due genitori sottragga all’altro il minore portandolo all’estero è possibile attivare strumenti di tutela per il rimpatrio tramite le Autorità Centrali da esercitarsi entro l’anno dalla sottrazione.
  • Il cambiamento del cognome materno a quello paterno: deve essere chieste al prefetto con istanza motivata.
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