8
nov
2021
La convivenza non estingue automaticamente l'assegno divorzile
Cassazione, Sezioni Unite, n. 32198/2021:L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorativi e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificarsi alla luce dei principi su esposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.
La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, depositata il 5 novembre 2021, rivoluziona l’automatismo che, sin dal 2015, prevedeva l’estinzione dell’assegno di divorzio in caso di convivenza. Addirittura, con sentenza n. 29781/2020, era stata prevista l’elisione dell’assegno anche nell’ipotesi in cui la relazione affettiva non avesse i caratteri della stabile convivenza.
Con l’innovativo intervento delle Sezioni Unite si ammette che con la convivenza venga meno solo la componente solidaristica dell’assegno, ma non la componente compensativo-perequativa, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto.
Gli elementi da valutare a tal fine sono quelli indicati nella massima.
Per l’esame del testo integrale della sentenza vedi www.osservatoriofamiglia.it.
