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feb
2021
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi rappresenta adempimento dei doveri di cui all’art. 143 c.c. ed è finalizzata a costituire un fondo comune da intendere, salvo diversi accordi, attribuito alla paritetica titolarità di entrambi
Tribunale di Verona, sentenza n. 314/2021 del giorno 11 febbraio 2021A cura di Alessia Cucchetto
Il Tribunale di Verona, nell’abito di una controversia tra coniugi separati sulla ripartizione di somme presenti sul conto ad essi cointestato, ha precisato che la cointestazione di un conto corrente ai correntisti, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali del conto sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad un'inversione dell'onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella che risulta dalla cointestazione. Il Tribunale, con riferimento alla particolare fattispecie della cointestazione del conto tra i coniugi, ha altresì precisato che il versamento di somme di proprietà individuale su di un conto corrente cointestato e finalizzato a far fronte alle comuni esigenze familiari costituisce un atto di adempimento rispetto ai doveri di cui all’art. 143 c.c. e rappresenta un comportamento inequivoco dal quale si può desumere la rinuncia alla proprietà individuale delle somme per costituire un fondo comune che, in difetto di specifici accordi interni, deve essere attribuito alla titolarità di entrambi a prescindere dalla misura del concorso da parte dei coniugi.
Per la consultazione integrale della sentenza si rinvia al sito www.osservatoriofamiglia.it