14
lug
2020
L’unilaterale cambio di residenza del figlio minore da parte della madre, senza il consenso paterno, comporta l’ammonimento della stessa al rispetto della bigenitorialità ex art. 709 ter cpc.
Decreto Tribunale di Verona del 14 luglio 2020A cura dell'avvocato Marika De Bona
Il Tribunale di Verona ha ritenuto di ammonire ex art. 709 ter cpc la madre collocataria della figlia minore che, senza il consenso del padre, aveva mutato la residenza della stessa trasferendosi in altro Comune, in parte compromettendo l’esercizio del diritto di visita paterno. La madre, infatti, soltanto dopo essersi trasferita, aveva adito il Tribunale chiedendo di essere autorizzata al trasferimento già avvenuto e ad iscrivere la figlia a diverso istituto scolastico. Nell’accogliere detta richiesta in quanto ritenuta conforme all’interesse della minore, oramai inserita nel nuovo contesto abitativo, il Giudice della modifica ha, tuttavia, ammonito la ricorrente al rispetto della effettiva bigenitorialità come modalità di condivisione delle decisioni di rilevante interesse per la minore in relazione alle quali, in assenza di una soluzione condivisa tra i due genitori, resta da percorrere la strada del ricorso giudiziale preliminarmente all’attuazione delle proprie determinazioni.
La madre non è stata, tuttavia, condannata al risarcimento del danno poiché le ragioni familiari del trasferimento sono state ritenute comprensibili. È stata, tuttavia, accolta la richiesta del resistente di modifica dell’assetto di visite, ampliando i fine settimana di competenza paterna per compensare la lontananza conseguente il trasferimento con una presenza più continuativa e comprensiva dei pernottamenti presso il padre.
Colui che assume decisioni di rilevante interesse per il minore, senza condividere la scelta con il genitore non collocatario, può, quindi, essere sanzionato ex art. 709 ter cpc per il mancato rispetto dei principi sottesi al regime di affidamento condiviso.
