20
ott
2020
La privazione di un bene produttivo, ancorché rivolta a favore ad un figlio maggiorenne non economicamente indipendente, non è sopravvenienza tale da giustificare l’aumento del contributo al mantenimento.
Trib. di Verona, decreto del 19 ottobre 2020A cura di Barbara M. Lanza
Il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto la domanda di un coniuge separato che chiedeva l’aumento del contributo al mantenimento concordato in sede di separazione: il coniuge che richiedeva il coniuge contributo sosteneva il miglioramento delle condizioni economiche dell’altro coniuge per effetto di successione ereditaria intervenuta dopo la separazione ed il peggioramento delle proprie per ragioni di salute.
In particolare, il coniuge che richiedeva un aumento del contributo sosteneva di aver messo a disposizione del figlio, ultramaggiorenne ma non economicamente indipendente, un immobile produttivo di reddito di cui era comproprietaria con il coniuge separato ed obbligato a versare il mantenimento.
Il Collegio, pur accogliendo parzialmente la domanda del coniuge beneficiario ha ritenuto che la volontaria privazione da parte dello stesso di un bene produttivo a favore di un figlio, non potesse essere una scelta di natura tale da riversarsi sul coniuge obbligato.
Colui che volontariamente si priva di una fonte di reddito non può, infatti, lamentarsi del peggioramento della propria condizione.
